FAQ: risposte alle domande frequenti

Che cosa è l'ECM?
L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è un programma nazionale predisposto dal Ministero della Salute per il riconoscimento istituzionale della formazione professionale in ambito sanitario.
Dal gennaio 2002 è diventato un percorso obbligatorio per tutto il personale sanitario che opera sul territorio nazionale, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia pubblica sia privata. Gli eventi formativi previsti dal programma ECM riguardano l'aggiornamento professionale e/o manageriale e si dividono in attività formative residenziali (che si svolgono in strutture fisiche) e formative a distanza (per via telematica).
L'elaborazione del programma ECM è stata affidata a una Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che valuta e accredita gli eventi formativi secondo quanto disposto dal programma ECM.
Gli eventi di ECM vengono organizzati e gestiti dai provider, accreditati a questo scopo dal Ministero della Salute. Tutti i soggetti, sia privati sia pubblici, possono essere provider, purché siano dotati dei requisiti stabiliti dal Ministero e non ricadano nei casi di incompatibilità per conflitto di interesse, come stabilito dal D. Lgs. 229/99.


E' obbligatoria l'E.C.M.? 

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.
E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Quali sono i professionisti della salute interessati al programma ECM?
- Assistente sanitario - Biologo - Chimico - Dietista - Educatore professionale - Farmacista - Fisico - Fisioterapista - Igienista dentale - Infermiere - Infermiere pediatrico - Logopedista - Medico chirurgo - Odontoiatra - Odontotecnico - Ortottista/Assistente di oftalmologia - Ostetrica/o - Ottico - Podologo - Psicologo - Tecnico audiometrista - Tecnico audioprotesista - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Tecnico educazione e riabilitazione psichiatrica psicosociale - Tecnico di neurofisiopatologia - Tecnico ortopedico - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Tecnico sanitario di radiologia medica - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Terapista occupazionale - Veterinario

Gli odontoiatri hanno l’obbligo di acquisire i crediti ECM? 
Si, gli odontoiatri sono operatori sanitari che devono acquisire i crediti formativi. Si fa presente che il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti .
A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute (cfr. la sezione dedicata agli operatori della sanità relativa all’obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti).