Formazione continua:
un obbligo di Legge a cui adeguarsi

In medicina, ogni operatore (medico, tecnico di laboratorio, infermiere, ecc.) ha il dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha istituzionalizzato tale dovere, attraverso l'E.C.M. Programma di Educazione Continua in Medicina.
Tale programma comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da Provider Certificati (Società Scientifiche, Società professionali, Aziende Ospedaliere, o Strutture specificamente dedicate alla Formazione in campo sanitario), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche, naturalmente, un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili.

Tutte le strutture che utilizzano personale sanitario hanno il vincolo, per Legge, di verificare e monitorare la partecipazione ai corsi di formazione del proprio personale, costituendo un anagrafe, digitale o cartacea dei crediti formativi (Crediti E.C.M.) acquisiti, rispetto ai requisiti richiesti per ogni anno e ogni categoria professionale.